Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 8
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.(12)
3. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1è effettuato con deliberazione della Giunta regionale.
NOTE:
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi