Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Allegato

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6#ann1

ALLEGATO 1

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività.

1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell’attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

5. Il personale deve:
a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).

6. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

7. Per ogni sede operativa dell’impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell’esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell’esercizio e degli stessi operatori.

8. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi