Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 33
(Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi)
(Art. 43, comma 1, lettera g), e art. 44, comma 4, lettera d), della Legge)
1. Eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi in Regione Lombardia, che non abbiano altro vincolo di destinazione, possono essere destinati solo ad enti e gestori della rete o dei servizi di trasporto pubblico per progetti relativi a sistemi:
a) rispondenti ai seguenti criteri dettati dalla Giunta regionale al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità dei sistemi a livello regionale, con riferimento ad aspetti quali:
i. architettura di riferimento del sistema, prevedendo quali elementi fondamentali un Centro Servizi regionale (CSR), centri di controllo periferici, oltre che sottosistemi quali impianti, sistemi di campo e periferici, e carte contactless per l'accesso ai servizi di TPL;
ii. scambio dei dati, riguardante gli elementi costitutivi del sistema regionale, il Centro Servizi Regionali, i centri di controllo periferici ed i sottosistemi;
iii. interfaccia con i sistemi di monitoraggio delle flotte e certificazione del servizio;
iv. caratteristiche tecnologiche delle smart card, conformi alle normative europee e nazionali, oltre che agli standard più diffusi a livello internazionale, garantendo comunque la possibilità di utilizzare tecnologie wireless e mobile che risiedono su telefoni cellulari o su carte di credito/debito;
v. inizializzazione e gestione della sicurezza delle tessere;
vi. flessibilità della gestione delle strutture e dei livelli tariffari;
vii. possibilità di innestare sui sistemi meccanismi di riparto degli introiti su base puntuale e statistica;
b) compatibili con l'utilizzo delle tessere di cui all'art. 29, commi 1 e 7;
c) in grado di supportare l'implementazione e la gestione di STIR.
2. La realizzazione da parte di enti e gestori di sistemi privi dei requisiti di cui al comma 1, che abbiano beneficiato di finanziamenti regionali, statali e comunitari erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina l'obbligo di restituzione del finanziamento ricevuto, oltre agli interessi legali maturati dalla data di erogazione e all'applicazione di eventuali penali, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
3. Qualora nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi sia prevista la costituzione di un soggetto unico a livello regionale per la gestione del sistema, ad esso possono essere delegati i compiti di cui all'art. 7, all'art. 18 e all'art. 20.
4. In caso di presenza di diversi standard tecnologici tra le aziende di trasporto, è possibile, previo accordo tra i soggetti di cui all'art. 7, all'art. 18 e all'art. 20, la Regione e gli Enti Regolatori coinvolti, derogare, per il tempo strettamente necessario agli adeguamenti tecnologici, alle modalità di emissione di alcuni titoli di viaggio di STIR, definendo modalità e/o titoli di viaggio alternativi per gli utenti volte a incentivare l'uso del trasporto pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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