Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 42
(Disposizioni transitorie e abrogative)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. Fino all'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale:
a) l'ambito di validità delle tariffe di STIR in riferimento ai servizi ferroviari di cui all'art. 3 comma 4 e la polimetrica delle distanze per i servizi ferroviari di cui all'art. 15, comma 1 sono quelle approvate con decreto dirigenziale 5 novembre 2012, n. 9838;
b) nelle more dell'adozione dell'atto regionale di cui all'art. 3, comma 7, la stazione ferroviaria ubicata presso l'aeroporto di Malpensa non è soggetta all'applicazione di STIR limitatamente ai biglietti ordinari, multicorsa e giornalieri;
c) il periodo di validità del biglietto ordinario di STIL è quello previsto dall'analogo titolo a tariffa unica regionale applicato in ambito ferroviario;
d) il soggetto di cui all'art. 18, comma 1 e di cui all'art. 20, comma 1è individuato nel gestore esercente i servizi ferroviari regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
e) le disposizioni che regolano le condizioni tariffarie minime di cui all'art. 27, comma 1, lettere c) e d), sono quelle previste dalla d.g.r. n. 1204/2010 e denominate 'Io viaggio in famiglia - spostamenti occasionali' e 'Io viaggio in famiglia - abbonamenti';
f) nelle more della adozione degli atti regionali di cui all'art. 28, comma 4, le categorie di soggetti residenti in Lombardia beneficiarie delle agevolazioni sono individuate dall'Allegato B del presente regolamento, secondo quanto già previsto dall'art. 31 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11, e le modalità di rilascio sono disciplinate dalle d.g.r. 5 dicembre 2007, n. 6044, d.g.r. 28 maggio 2008, n. 7368, d.g.r. 5 agosto 2010, n. 431, e d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3834;
g) il layout di cui all'art. 29, comma 4è quello della tessera 'Io viaggio' di cui alla d.g.r. n. 1204/2010;
h) le disposizioni che regolano il bonus tariffario di cui all'art. 32 sono quelle previste dalla d.g.r. n. 1977/2011;
i) i criteri dettati al fine di garantire la compatibilità tecnologica e l'interoperabilità dei sistemi a livello regionale di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) risultano specificati dalla d.g.r. 14 dicembre 2011, n. 2672.
2. Fino all'applicazione degli STIBM da parte degli Affidatari dei servizi ferroviari, ai sensi dell'art. 38, comma 1, e salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, lettera a), sono mantenuti i titoli 'Io Viaggio TrenoCittà', come disciplinati dalla d.g.r. n. 1204/2010.
3. Sino all'introduzione degli STIBM restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti.
4. Fino alla stipula degli accordi di cui all'art. 17, comma 4, continua a trovare applicazione la norma di cui all'art. 14, comma 5 del regolamento regionale n. 5/2002.
5. Fino alla sostituzione degli attuali sistemi tariffari con i nuovi previsti dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 21, commi 1 e 3, e all'art. 22 del regolamento regionale n. 5/2002.
6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento regionale n. 5/2002(2), salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del presente regolamento.
NOTE:
2. Si rinvia al r.r. 23 luglio 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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