LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991 , N. 14

Istituzione della "Giornata del verde pulito"

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 25 Luglio 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-07-20;14

Art. 1.
Oggetto della legge.
1. La regione istituisce la "Giornata del verde pulito" intervenendo a sostegno di specifiche iniziative comunali dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela ambientale.
2. Alle iniziative di cui al comma primo possono partecipare le associazioni e i comitati operanti sul territorio per la tutela dell’ambiente, i cittadini, nonché altri soggetti di diritto pubblico e privati.
3. La "Giornata del verde pulito" si tiene ogni anno in una domenica dei mesi di aprile o maggio; il presidente della giunta regionale stabilisce entro il 28 febbraio di ogni anno la data della manifestazione.
Art. 2.
Contributi alle iniziative comunali.
1. La regione concede un contributo ai comuni fino al 50% delle spese effettivamente sostenute per le iniziative di cui all’art. 1.
2. Sono ammesse al contributo regionale le iniziative, formulate dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno, dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d’acqua, nonchè aree verdi di proprietà pubblica o soggette a fruizione pubblica.
3. Il dirigente della competente struttura regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, approva l’elenco delle iniziative ammesse al contributo (1) .
4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale di cui ai precedenti commi 1 e 2, prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali dei servizi di igiene urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, in quanto tali compiti competono alle normali funzioni degli enti locali.
Art. 3.(2)
Art. 4.(2)
Art. 5.
Disposizioni finanziarie.
1. Alla determinazione della spesa per l’attuazione delle iniziative comunali ammesse al contributo, si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 .
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
2. L’articolo è stato abrogato dall’allegato d), di cui all’art. 8 della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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