Legge Regionale 4 marzo 2019 , n. 4

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'

(BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-03-04;4

Art. 1
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 33/2009: abrogazione del Capo III “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre”)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il Capo III (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) del Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è abrogato;
b) dopo il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è inserito il seguente Titolo VI bis (Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre) (2):
'TITOLO VI BIS
NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 67
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.

67 bis
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;
d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
f) centro servizi: impresa di cui all’articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all’articolo 74;
g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
h) deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;
j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all’interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall’inumazione o tumulazione;
m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all’accertamento della morte;
o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell’autorizzazione comunale;
s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 68
(Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)
1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:
a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;
b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;
c) accertamenti e certificazioni correlate all'evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d’organi;
d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;
e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all’ATS di riferimento;
f) accertamenti e valutazioni in merito all’appropriatezza medico-legale delle prestazioni sanitarie;
g) accertamenti a fini istruttori e di valutazione del danno arrecato a persona da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
2. Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria, quali in particolare:
a) la vigilanza rivolta alle strutture cimiteriali e alle imprese funebri;
b) la formulazione di pareri sull'impatto sanitario di insediamenti e infrastrutture, progetti di bonifica, piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del territorio;
c) gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del d.p.r. 285/1990.

Art. 69
(Adempimenti conseguenti al decesso)
1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.
3. L'accertamento di morte e  effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST.
4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 70
(Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)
1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l’ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.
8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.

Art. 70 bis
(Case funerarie)
1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.
2. L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.
3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:
a) un adeguato locale per la preparazione delle salme;
b) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
c) almeno una cella frigorifera.
5. Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”: abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis ‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre’).
6. Il comune territorialmente competente vigila sull’attività di cui al presente articolo avvalendosi dell’ATS per gli aspetti igienico-sanitari.
7. Presso le case funerarie possono essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

Art. 71
(Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)
1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASST.
2. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.
4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all’articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 72
(Trasporto funebre)
1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell’attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto della salma è comunicato dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.
5. Il trasporto in Italia, da e per l’estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l’evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne dà comunicazione all’ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l’autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.
6. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.
7. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall’ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell’ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 73
(Cremazione e dispersione delle ceneri)
1. L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l’urna.
4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.
5. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all'accesso alla cremazione, nonché all'attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente.

Art. 74
(Attività funebre)
1. Per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
d) trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
g) eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L’esercizio dell’attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
b) un carro funebre;
c) un’autorimessa;
d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.
4. I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 74 bis, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76, al comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.
5. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce gli obblighi formativi per gli addetti allo svolgimento dell’attività funebre. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione di un codice deontologico per le imprese che esercitano l’attività funebre.
6. L’attività funebre è incompatibile con:
a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
b) il servizio obitoriale;
c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.
7. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.
8. Alle imprese funebri é vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.

Art. 74 bis
(Centri servizi)
1. Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell’articolo 74.
2. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:
a) due carri funebri;
b) un’autorimessa;
c) otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento di cui all’articolo 76, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.
3. Il regolamento di cui all’articolo 76 definisce le ulteriori dotazioni di risorse umane e strutturali che i centri servizi devono possedere, in base ad un criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti e in relazione al numero di servizi funebri svolti nell’anno precedente, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei servizi richiesti.

Art. 74 ter
(Obblighi di comunicazione)
1. Il regolamento di cui all’articolo 76 stabilisce i criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi.
2. Il regolamento definisce i livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell’arco dell’anno e all’aggiornamento dei requisiti minimi.

Art. 75
(Cimiteri e spazi per i funerali)
1. Il comune dà sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l’aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.
3. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
4. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
5. I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all’installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.
6. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti;
b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 3;
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
7. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall’etnia e dalla professione religiosa;
8. Il comune può altresì autorizzare:
a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;
b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
9. I comuni definiscono:
a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;
d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).
10. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
11. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.
12. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
13. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76 e nel regolamento comunale.

Art. 76
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:
a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;
b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;
c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);
h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l’affidamento delle ceneri;
i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;
k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;
l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all’esercizio dell’attività funebre;
m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.
2. I contenuti del regolamento di attuazione sono definiti sentiti l’ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 77
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, commi 1, 2 e 4;
b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7;
c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72;
e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74 bis.
2. Contestualmente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.
3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che già esercitano l'attività funebre si adeguano alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presente legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli interventi previsti in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre di cui al Titolo VI bis della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge, trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale, allocate alla missione 13 'Tutela della salute'- programma 01 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2019-2021.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 180/2020 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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