Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 29
(Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)
1. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di autonoleggio con conducente nell'ambito del bacino aeroportuale, con l'obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.
2. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio di autonoleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità all'articolo 1174, comma 2, del Codice della navigazione, qualora l'inosservanza riguardi un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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