Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 61
(Garanzie per il viaggiatore)(39)
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale vigente a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nonché a garanzia del prezzo versato dal viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore.(40)
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. Le agenzie inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo. Con decreto dirigenziale possono essere definite specifiche e differenti modalità con cui assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.(41)
NOTE:
39. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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