LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 54.
Vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali e termali.
1. La vigilanza sull’utilizzo e sul commercio delle acque minerali nazionali ed estere e sugli stabilimenti termali spetta alla giunta regionale ed alla sua dipendenza all’assessorato regionale competente per materia, assistito per i controlli igienico-sanitari dall’assessorato regionale alla sanità, secondo le norme di legge vigenti. (R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, R.D. 20 gennaio 1927, D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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