Legge Regionale
10 dicembre 2008
, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32
Art. 10
(Funzioni sostitutive)
1. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza, il Presidente della Giunta:
a) provvede alla nomina di un commissario per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, Enti dipendenti, lettere a) e c), dell'articolo 1 della l.r. 30/2006, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine di proroga di cui all'articolo 9, comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni;(9)
b) provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine stabilito per gli adempimenti di cui all'articolo 2364 del codice civile.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia