LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 4.
Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica.
1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 3, anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
2. Nel caso in cui il comune provveda all’adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall’adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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