Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 19
(Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)
1. La Regione promuove il miglioramento e la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamento.
2. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), assegna alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile, in particolare mediante sostituzione con mezzi e tecnologie ecocompatibili a basso o nullo impatto ambientale e con dotazione tecnologica atta a favorire l'accessibilità al servizio per categorie svantaggiate e di miglioramento delle strutture e delle tecnologie funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale. La Regione può vincolare l'assegnazione delle risorse alla realizzazione di progetti di miglioramento del sistema, quali lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione, la dotazione dei mezzi di un sistema atto ad individuarne in automatico la posizione in tempo reale, allo scopo di fornire le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e informazione all'utenza di cui agli articoli 15 e 16, nonché ad ulteriori iniziative di rilevanza regionale inerenti allo sviluppo di politiche di mobilità sostenibile. L'intervento regionale può essere innalzato, rispetto al limite ordinario del 50 per cento, previsto dalla l.r. 34/1978, sino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile in base a meccanismi di premialità finalizzati alla tutela ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile ed all'attuazione di progetti innovativi coerenti con le politiche regionali. È data altresì facoltà alle agenzie per il trasporto pubblico locale e, sino alla loro costituzione, alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, di dotarsi in proprio di sistemi atti a rilevare in automatico la posizione dei mezzi in tempo reale.
3. La Regione, sentite le Agenzie e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia, definisce i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità, nonché le modalità per il rilascio da parte della competente Agenzia, previo parere della direzione regionale competente, dell’autorizzazione all’alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione, che si possono basare anche su meccanismi premiali che tengano conto, in particolare, di: (28)
a) riduzione dell'età media dei mezzi in servizio riferibili a un determinato arco temporale;
b) quota di cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi;
c) acquisizione di tecnologie funzionali alla realizzazione e allo sviluppo di sistemi tariffari integrati, di monitoraggio e di informazione all'utenza;
d) impiego di modalità di alimentazione dei mezzi a basso o nullo impatto ambientale;
e) quota di mezzi accessibili a persone con disabilità;
f) tempi di realizzazione dei programmi di rinnovo dei mezzi.
4. L'inosservanza dei vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione della l.r. 24/2006 in tema di restituzione dei contributi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100.000,00 ad euro 400.000,00. La suddetta sanzione non si applica nei casi di anticipata alienazione dei mezzi di cui al comma 3.(29)
4 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 13, lettera g), applicano le sanzioni di cui al comma 4 e destinano i relativi proventi allo svolgimento delle funzioni del trasporto pubblico locale. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati il procedimento sanzionatorio e la graduazione delle sanzioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(30)
5. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordo con le agenzie per il trasporto pubblico locale e gli enti locali, interventi di riqualificazione alle stazioni e fermate esistenti, il rinnovo ed il potenziamento del materiale metrotranviario e la realizzazione e lo sviluppo degli impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché delle tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all'utenza.
6. La Regione promuove interventi per il ripristino, il riadattamento e l'ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto, anche storici, per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali.
7. La Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione ed al completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.
8. La Giunta regionale, tenuto conto del programma dei servizi ferroviari, definisce i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario per realizzare i programmi di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile ferroviario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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