Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 7
(Attestazione di deposito e responsabilità)
1. All'atto del deposito della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.
3. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d'opera e l'impresa esecutrice hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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