Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' e nel rispetto dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nell'ambito di quanto disposto dalla legge 17 agosto 2005 n. 174 'Disciplina dell'attività di acconciatore' e nel rispetto del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 'Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli', convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' disciplina:(1)
a) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di acconciatore;
b) lo svolgimento dell'attività di acconciatore(2);
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori acconciatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) le sanzioni stabilite per le violazioni connesse all'esercizio dell'attività di acconciatore;
e) le attività a fini didattici e di dimostrazione.
Art. 2
(Definizione)
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005.
2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59' e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'.
Art. 3
(Titolo professionale)
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.
2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
3. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.(3)
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della l. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell'autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta.
Art. 4
(Responsabile tecnico)
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.(4)
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
Art. 5
(Avvio, cessazione, ripresa, subingresso e sospensione dell'attività di acconciatore)(5)
1. L'avvio e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'' nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.(6)
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5 e a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.(7)
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata. (7)
5. La cessazione dell'attivitàè soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività.(7)
Art. 6
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:(8)
a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
5 bis. L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l’attività di estetista.(9)
5 ter. L’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 5 bis, che ad opera della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA per entrambe le attività.(9)
Art. 7
(Attività a fini didattici o di dimostrazione)
1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune nel quale si svolgono, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05 in possesso della qualifica professionale.(10)
3. Le prestazioni, erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.(11)
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.
Art. 8
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.(12)
3. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1è effettuato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9
(Regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'art. 5, comma 4, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.(13)
2. il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.(14)
3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.(15)
Art. 10
(Sospensione)
1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della l. 174/2005, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della l. 241/90 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.
Art. 11
(Divieto di prosecuzione di attività)
1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, il comune può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della l. 689/1981.
Art. 12
(Regolamento comunale)
1. I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale prevede altresì:(16)
a) le norme di procedura e l'individuazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
c) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
d) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
f) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico.
Art. 13
(Disposizione transitoria)
1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.
2 bis. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 'Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.(17)
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.

Allegato

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6#ann1

ALLEGATO 1

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività.

1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell’attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

5. Il personale deve:
a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).

6. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

7. Per ogni sede operativa dell’impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell’esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell’esercizio e degli stessi operatori.

8. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

NOTE:
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r.1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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