Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 44
(Compiti della commissione di mercato)
1. La commissione di mercato ha il compito di:
a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettere d) ed e);
b) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione medesima le irregolarità eventualmente riscontrate;
c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
d) esprimere parere:
1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;
2) sugli orari delle operazioni di mercato;
3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50;
4) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
5) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;
6) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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