Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 30
(Sistemi di trasporto ferroviari)
1. La Regione riconosce ai sistemi di trasporto ferroviari la funzione di asse portante del sistema integrato della mobilità regionale delle persone e delle merci e orienta verso tali sistemi la domanda di mobilità proveniente dal territorio, attraverso:
a) un'offerta di servizi differenziata e adeguata per qualità e quantità, che si qualifica mediante l'adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile;
b) lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell'ambiente;
c) l'espansione e la razionalizzazione del traffico merci per ferrovia, in funzione del contenimento del traffico merci su gomma.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano le funzioni e i compiti che riguardano i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale, intesi come tutti i servizi che si svolgono sul territorio regionale e interessano la mobilità delle persone, al fine di migliorare la qualità e la soddisfazione degli utenti.
3. Sono servizi ferroviari di interesse regionale:
a) i servizi ferroviari di competenza della Regione, che comprendono tutti i servizi che si svolgono all'interno del territorio regionale e i servizi interregionali di interesse locale assegnati alla Regione in attuazione dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997;
b) i servizi ferroviari interregionali di competenza di altre regioni o dello Stato, che comprendono i servizi interregionali di interesse locale o nazionale che transitano sul territorio lombardo e che sono stati assegnati ad altre regioni o allo Stato in quanto rientranti nel servizio universale;
c) i servizi ferroviari commerciali, che comprendono i servizi ferroviari, svolti sul territorio regionale, rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente.
4. Per i servizi ferroviari di cui al comma 3, lettera a), la Regione determina le condizioni e gli obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente, ove opportuno anche in accordo con le regioni limitrofe, e procede all'individuazione dei soggetti esercenti secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
5. Allo scopo di realizzare la pubblicizzazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla Ferrovienord s.p.a. ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie onde garantire, nel quadro della politica territoriale, un servizio regionale di trasporto integrato con il sistema delle Ferrovie dello Stato, la Regione assume e detiene una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della Ferrovie Nord Milano s.p.a., avente sede in Milano. La partecipazione in ogni caso non è inferiore al 54 per cento del capitale sociale.
6. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della Ferrovie Nord Milano s.p.a. sono designati ai sensi dello Statuto regionale. Essi sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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