LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 25.
Successione al concessionario.
1. Nel caso di morte del concessionario il titolo è trasferito all’erede che ne faccia domanda entro sei mesi dalla apertura della successione purché sia in possesso dei prescritti requisiti di cui al precedente articolo 14.
2. Quando succedono più eredi il titolo può essere loro trasferito se i medesimi, entro sei mesi dall’apertura della successione, si siano costituiti in società secondo uno dei tipi prescritti dal codice civile.
3. Trascorso tale termine, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende rinunciata.
4. In tal caso si applicano le norme relative alla rinuncia.
5. La presente disposizione si applica anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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