Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 33

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33

Art. 14
(Norma finanziaria)
01. Alle spese di cui all’articolo 2, comma 3 bis, quantificate in € 160.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 “Soccorso Civile”, programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali” - Titolo 1 “Spese correnti”. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(15)
1. Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, quantificate in 60.000,00 euro annui per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
2. Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate in 249.501,00 euro annui, allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 10 'Risorse umane', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, previste nel limite massimo di 78.000,00 euro annui, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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