Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

Art. 7
1. All'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. La documentazione, costituita dall'istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell'articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l'imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d'impresa e l'amministrazione pubblica non può chiederne neppure l'esibizione.';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della SCIA, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.';
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. La Regione può individuare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L'elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all'organizzazione dei dati riportati nella modulistica informatica, è pubblicato sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, sul sito web delle Agenzie per le imprese, sul sito delle Camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.';
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'art. 43-bis del d.p.r. n. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).';
g) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
'12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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