Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 5
(Osservatorio regionale sulla condizione abitativa)
1. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si avvale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, oltre che per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati. L'Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l'Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell'Osservatorio regionale sono volte all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all'analisi e al monitoraggio del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all'osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre il disagio abitativo.
3. L'Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione abitativa nel territorio regionale; cura l'aggiornamento della propria banca dati, in collaborazione con comuni, ALER, operatori accreditati ed altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell'anagrafe regionale dell'utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ALER e degli altri operatori accreditati.
5. I dati e le informazioni dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L'avere adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione ai contributi regionali.
5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell’ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.(2)
5 ter. La Giunta regionale, attraverso l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell’ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell’offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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