Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 36
(Infrastruttura ferroviaria)
1. L'infrastruttura ferroviaria è costituita dall'insieme di infrastrutture, impianti e tecnologie ubicati sul territorio regionale e funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario. L'individuazione dei beni che costituiscono l'infrastruttura avviene ai sensi della normativa vigente.
2. La gestione, l'utilizzo e gli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria sono di competenza regionale limitatamente all'infrastruttura attualmente oggetto di concessione a favore di Ferrovienord s.p.a..
3. La Regione esercita, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, le funzioni ed i compiti relativi all'affidamento della gestione ed alla regolamentazione dell'accesso alla rete di propria competenza, ai sensi della vigente normativa, ed assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il funzionamento integrato, efficace e coordinato di tutte le infrastrutture ferroviarie presenti sul suo territorio, anche attraverso la stipulazione di accordi con il Governo e con il gestore della rete statale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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