Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 22
(Requisiti funzionali delle scuole di sci e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o di società tra professionisti fra più maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico nelle forme previste dalla normativa vigente;
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a un maestro di sci iscritto all'albo regionale, in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci, abilitato all'insegnamento della disciplina a cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che riveste carattere di prevalenza;
c) coordinamento con le attività turistiche del comprensorio sciistico;
d) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire la pratica dello sci e con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
e) disponibilità a collaborare con altri enti nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte dei singoli maestri di sci facenti parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
h) denominazione della scuola diversa da quelle di altre scuole della zona e comunque tale da non creare confusione, ai sensi dell'articolo 2564 c.c..
2. La denominazione della scuola può contenere il riferimento a più discipline se nell'organico della stessa sono presenti maestri in possesso delle relative abilitazioni.
3. Il direttore della scuola di sci che intenda assumere maestri di sci per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..
4. Nel caso di insegnamento a persone diversamente abili, la scuola può prevedere l'affiancamento ai maestri di sci di dimostratori tecnici in possesso di cognizioni e capacità specifiche.
5. Il comune verifica annualmente, per le scuole di sci aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole.
6. Le scuole comunicano entro il 30 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti funzionali di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.
7. Accertata la carenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
8. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 6, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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