Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 94
(Collaudo ed esercizio provvisorio)
1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:(188)
a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
c) dall'ufficio delle dogane competente per territorio;(189)
d) dall'ASL competente per territorio;
e) dall'ARPA competente per territorio.
2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, DPR 37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.
4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
NOTE:
188. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. x) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
189. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. y) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi