Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 10
(Zonizzazione degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera b), della Legge)
1. Per la determinazione delle tariffe, gli STIBM adottano il modello a zone, articolate intorno ai principali poli attrattori del Bacino. Tale modello si caratterizza per i seguenti elementi:
a) assunzione quale principale parametro, per la determinazione delle tariffe, del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione;
b) possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine al punto di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, ad esclusione di quelli che prevedono percorsi significativamente differenti e per i quali non sarebbe giustificabile mantenere l'identico azzonamento previsto per gli altri itinerari;
c) semplificazione massima del modello tariffario, che individua un numero limitato di zone e semplifica la comprensione del sistema per il viaggiatore;
d) incentivazione degli spostamenti di adduzione alle linee di forza.
2. Le Agenzie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), definiscono con proprio provvedimento l'ambito territoriale di applicazione degli STIBM e la loro suddivisione in zone, tenendo conto di quanto previsto dai commi seguenti, e individuano in particolare:
a) le regole per associare agli spostamenti il numero di zone attraversate anche con riferimento ai possibili itinerari alternativi;
b) le relazioni che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, sono soggette a STIL, di cui alla PARTE III del presente regolamento, per quanto riguarda gli spostamenti di collegamento fra i Bacini di Mobilità di competenza di diverse Agenzie;
c) i titoli e le tariffe articolati sulla zonizzazione di Bacino per le tipologie obbligatorie di cui all'art. 9, comma 1, oltre alle eventuali ulteriori tipologie introdotte ai sensi dell'art. 9, comma 3.
3. La zonizzazione deve avvenire anche tenendo conto:
a) della distanza tra le località;
b) delle caratteristiche e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti sul territorio;
c) dell'origine e destinazione dei flussi;
d) dell'assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione; in particolare le linee di adduzione non devono, di norma, prevedere l'attraversamento di confini di zona per distanze fino a 10 km;
e) della facile comprensibilità da parte dell'utente del modello di zonizzazione e delle tariffe risultanti;
f) degli impatti tariffari generati dall'implementazione del modello a zone;
g) dell'opportunità di non suddividere il territorio di un comune in più zone.
4. Per i Bacini in cui siano individuati più poli attrattori ai fini dell'applicazione del modello a zone di cui al comma 1, l'Agenzia può definire modalità di zonizzazione diverse all'interno del Bacino di Mobilità, nel rispetto dell'unitarietà dello STIBM in termini di struttura e tariffe.
5. Al fine di valorizzare i servizi comunali, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della Legge, nel rispetto di criteri di equità tra servizi acquistati e tariffa applicata, l'Agenzia può istituire zone urbane, che ai fini tariffari possono essere conteggiate, qualora lo spostamento comprenda l'utilizzo di tali servizi, con una tariffa multiplo delle tariffe delle altre zone.
6. Laddove i servizi su impianti fissi e a guida vincolata consentano di collegare rapidamente località ubicate in Comuni diversi e qualora l'eventuale analogo percorso stradale sarebbe percorribile solo attraversando più di una zona, è consentito prevedere che l'utilizzo di detti servizi sia da calcolare ai fini tariffari come spostamento articolato in più zone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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