Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

CAPO I
Articolazione delle competenze
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall’articolo 4 della Costituzione.
2. L’uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.
3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;
b) promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;(1)
c) realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
d) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;
e) promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.
4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso:
a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l’incremento dell’occupazione sul territorio regionale;
b) la promozione all’avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;
c) la promozione dell’inserimento, della permanenza nel lavoro e di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati e alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;(2)
d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d’innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
f) lo sviluppo delle condizioni per l’esercizio, durante tutto l’arco della vita, del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
g) l’incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell’orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
i) la valorizzazione della qualità dell’offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell’imprenditorialità;
j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
m) il supporto all’inserimento nel mondo del lavoro e all’integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
4 bis. La Regione considera l’innovazione e l’internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.(3)
5. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 3, nonché l’obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.
Art. 2
(Competenze della Regione )
1. Competono alla Regione:
a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6;
e) l’individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l’occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’articolo 8;(4)
g) la gestione di Borsa lavoro Lombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.
1 bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le province e la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli enti locali:(5)
a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l’omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;
b) l’organizzazione dei servizi per l’impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali
c) l’integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
d) l’integrazione dei servizi della filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;
e) le modalità operative con cui assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015.
Art. 3
(Programmazione regionale)
1. Il Consiglio regionale definisce nell’ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare:(6)
a) le aree di intervento prioritario;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) le tipologie degli interventi da effettuare;
d) gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali;
e) gli indirizzi in merito alla gestione dei centri per l’impiego;
f) gli indicatori di risultato e di impatto, anche nell’ambito delle politiche di genere, di pari opportunità e di non discriminazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 12, comma 3, della presente legge;
g) gli obiettivi in materia di tutela e sicurezza del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine di attuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.(6)
2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.(7)
Art. 4
(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)(8)
1. E’ delegato, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all’allegato A, connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l’impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
4. La Regione adotta, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l’impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del relativo personale, anche in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell’entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)”, tra cui le sedi dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono, nei termini e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro, attuare iniziative per migliorare l’efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali e coadiuvare la Regione nello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).(9)
7. Le province e la Città metropolitana di Milano presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle funzioni esercitate secondo gli indirizzi nazionali e regionali, fatte salve le responsabilità connesse a tale esercizio.
Art. 5
(Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) alla provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 442/2000, provvede a definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente, nel rispetto e in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.
CAPO II
Monitoraggio e analisi
Art. 6
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. È istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un’attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell’efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell’andamento del mercato del lavoro regionale.
2. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli articoli 13 e 14, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all’Osservatorio una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall’Osservatorio stesso. L’Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore indipendente di cui all’articolo 17. L’Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.
3. L’Osservatorio si raccorda con gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.
CAPO III
Organismi istituzionali
Art. 7
(Comitato istituzionale di coordinamento)
1. E’ istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l’integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell’istruzione e della formazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1è così composto:(10)
a) l’assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) l’assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
c) i consiglieri delegati delle province e della Città metropolitana di Milano competenti in materia di lavoro o loro delegati;
d) cinque rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI – Lombardia, tra cui il comune di Milano;
e) un rappresentante delle comunità montane, designato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), sezione della Lombardia;
f) un rappresentante di Unioncamere Lombardia;
g) il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato;
h) il direttore regionale dell’INPS.
3. Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.
Art. 8
(Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)
1. E’ istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sugli indirizzi di programmazione(11) di cui all’articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell’istruzione e della formazione, l’incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d’impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.
3. La Commissione è nominata all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è così composta:(12)
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
d) il consigliere regionale di parità;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.
6. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.
8. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.
Art. 9(14)
Art. 10
(Consiglieri regionali e provinciali di parità)
1. Al fine di accrescere l’efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.
2. Il fondo regionale per l’attività dei consiglieri di paritàè costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all’articolo 18 del d.lgs. 198/2006.
CAPO IV
Art. 11 (16)
CAPO V
La rete degli operatori
Art. 12
(Rete dei servizi per il lavoro)(17)
1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: (18)
a) operatori accreditati ai sensi dell’articolo 13, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 14;
c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003;
d) centri per l’impiego;
e) uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.
2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.(19)
3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.
Art. 13
(Albo degli operatori accreditati)
1. È istituito l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.
2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:
a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l’accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l’inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
b) favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nella crescita professionale;
e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro;
g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Nell’ambito dei servizi per la promozione dell’inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 181/2000, i seguenti servizi:
a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
b) colloquio di orientamento;
c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.
4. I servizi di cui al comma 3 sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall’operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.
5. Gli operatori che intendono iscriversi all’albo presentano apposita domanda alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti i requisiti minimi per l’iscrizione all’albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:
a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
b) alla capacità logistica e gestionale;
c) alla situazione economica e finanziaria;
d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
e) all’esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
f) all’obbligo della interconnessione con la Borsa lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito dell’Osservatorio.
7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell’accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.
Art. 14
(Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)
1. È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 276/2003, disciplina con deliberazione, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.
3. La Regione comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli estremi della autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2.
Art. 15
(Particolari forme di autorizzazione)
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 14, per i comuni, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e per le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie.
2. La Giunta regionale disciplina, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.
Art. 15 bis
(Centri per l'impiego e uffici del collocamento mirato)(20)(21)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all’organizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.(22)
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cui all’articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 4.
CAPO VI
Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro
Art. 16
(Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro)
1. La valutazione concerne tutti i servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:
a) il conseguimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi di programmazione(11);
b) l’effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.
3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:
a) servizi di orientamento professionale;
b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
c) servizi di istruzione e formazione professionale;
d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.
4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.
5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all’ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati negli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.
6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.
Art. 17
(Valutatore indipendente)
1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.
2. Al valutatore indipendente è assicurato l’accesso alle informazioni raccolta da Borsa lavoro Lombardia, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio e dalle province.
3. Il valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e all’Osservatorio, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.(24)
3 bis. Qualora i servizi di cui all’articolo 16 siano finanziati prevalentemente mediante le risorse del Fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono svolte dal valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell’Unione europea relativi alla gestione dello stesso fondo.(25)
CAPO VI bis
Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro(26)
Art. 17 bis
(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)(27)
1. La Regione garantisce alla persona l’accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.
2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all’articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.
4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l’inserimento lavorativo.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell’erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;
b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.
Art. 17 ter
(Reti di partenariato)(27)
1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.
2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.
Art. 17 quater
(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)(27)
1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell’ambito di programmi internazionali o di lavoro all’estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.
2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.
3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all’attuazione del presente articolo.
Art. 17 quinquies
(Misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro)(27)
1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla cotrattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l’innovazione di cui al comma 1 attraverso:
a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;
b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l’innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;
c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;
d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.
3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all’attuazione del presente articolo.
CAPO VII
Sostegno nella transizione al lavoro
Art. 18
(Tirocini)(28)
1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.
3. La Regione, istituisce forme di incentivazione a favore delle imprese, qualora le stesse trasformino i tirocini in formali contratti di lavoro.
Art. 19
(Bottega–scuola)
1. La Regione promuove l’istituzione della bottega–scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.
2. La Giunta regionale disciplina, d’intesa con le associazioni datoriali dell’artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega–scuola, nonché le fonti di finanziamento.(29)
Art. 20
(Apprendistato)(30)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l’alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all’offerta pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.
CAPO VIII
Qualità, tutela e sicurezza del lavoro
Art. 21
(Diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita)
1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l’arco della vita quale garanzia sostanziale dell’occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l’effettività.
1 bis. Per favorire l’apprendimento lungo l’arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.(31)
1 ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.(32)
2. La Regione promuove in particolare:
a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
b) interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all’aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;
d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;
e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili e di quelli svantaggiati.
2 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d’intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.(33)
2 ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell’efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.(34)
3. La Regione sostiene, altresì, interventi finalizzati al reinserimento nel lavoro di persone con età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione o interessate dai processi di cui all’articolo 29, anche attraverso modalità di incentivazione all’assunzione.
Art. 22
(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)
1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell’inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici:
a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;
b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l’impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell’obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
c) misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l’impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all’articolo 54 del d.lgs. 276/2003;
d) azioni positive per favorire l’utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
e) azioni di orientamento e informazione per favorire l’utilizzo degli incentivi di cui all’articolo 9 della legge 53/2000;
f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della famiglia;
g) azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.
Art. 23
(Interventi per il sostegno al reddito e al credito)
1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare).
2. La Regione promuove l’accesso al credito dei soggetti di cui al comma 1, anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.
3. La Regione incentiva politiche di sostegno al reimpiego a favore dei lavoratori di cui al comma 1 anche attraverso l’erogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale che il beneficiario può utilizzare per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale.
Art. 23 bis
(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)(35)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all’articolo 8 e il Comitato di cui all’articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell’inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell’ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.
Art. 23 ter
(Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione)(36)
1. La Regione promuove la crescita competitiva e l’attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL, con le previsioni dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Ferma restando l’autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e territoriale o aziendale che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell’impresa e degli enti bilaterali e dei lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:
a) favorire l’accesso al mondo del lavoro dei giovani;
b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro;
c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;
d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro.
3. Nell’ambito e per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), la Regione destina una quota non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo dell’occupazione.
Art. 24
(Promozione di nuove attività imprenditoriali)
1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.(37)
Art. 25
(Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)
1. La Regione, in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dagli indirizzi di programmazione(11), può sostenere, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali volti ad assicurare:
a) la formazione e l’aggiornamento professionale;
b) forme di sostegno al reddito complementari o integrative in caso di sospensione del lavoro per crisi o in caso di disoccupazione;
c) integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.
Art. 26
(Contrasto al lavoro irregolare)
1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:
a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
c) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici della amministrazione centrale dello Stato competenti;
d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro;
f) promuove e sensibilizza azioni, anche di carattere locale, dirette a raccordare e potenziare, mediante specifiche iniziative di formazione, le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
g) promuove e supporta, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e stagionali;
h) qualifica il ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.
2. L’assessore regionale competente in materia di lavoro e l’assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d’intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
Art. 27
(Sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. la Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a questo fine, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.(38)
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all’anticipazione e al contrasto dei rischi, anche di sanità pubblica, e al miglioramento delle condizioni di lavoro.(39)
3. La Regione promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, la Regione promuove le iniziative imprenditoriali, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate in particolare al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali.
CAPO IX
Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate
Art. 28
(Integrazioni alla l.r. 13/2003)
1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)(40) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
"Art. 6bis
(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:
a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.";
b) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
"fbis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.".
CAPO X
Crisi occupazionali
Art. 29
(Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)
1. La Regione, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:
a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l’impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne, i lavoratori con più di quarantacinque anni e le persone disabili;
b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
c) coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, anche mediante l’utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
d) concorrere con l’azione degli enti bilaterali all’individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l’occupazione e il patrimonio produttivo di conoscenze e competenze;
e) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni;
f) promuovere le forme di sostegno all’occupazione, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.
CAPO XI
Internazionalizzazione e innovazione
Art. 30
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l’obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.
Art. 31
(Sostegno alla diffusione dell’innovazione)
1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all’innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che hanno sede operativa all’interno del territorio regionale.
2. La Regione, anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinaziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.
CAPO XII
Norme transitorie e finali
Art. 32(42)
Art. 33
(Clausola valutativa)(43)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare con cadenza biennale all’Assessore regionale competente.
2. Alla relazione prevista al comma 1è allegata la relazione del valutatore indipendente prevista dall’articolo 17, comma 3, della presente legge.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 34
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) gli articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego);(44)
b) le lettere a), b) e c) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978);(45)
c) il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(46)
d) il comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2005).(47)
2. A seguito dell’approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presente legge, sono altresì abrogati:
a) i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell’articolo 9 della l.r. 1/99(44);
b) il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 34/1978).(45)
Art. 35
(Fondo regionale per le politiche attive)
1. E’ istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.
2. Nel rispetto delle finalità specifiche delle azioni al fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse comunitarie della programmazione 2007/2013.
Art. 36
(Disposizioni finanziarie)
2. Al fondo di cui al comma 2, dell’articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.5.1.2.82 ‘La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali’.
4. Per l’esercizio dell’apprendistato di cui all’articolo 20 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.1.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’.
5. Per gli interventi relativi al diritto alla formazione di cui all’articolo 21 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
6. Alle spese di cui all’articolo 22 si provvede con le risorse stanziate all’upb 2.5.2.03.85 ‘Sviluppo dell’occupabilità, dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
6 bis. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).(50)
7. Alle spese di cui all’articolo 29 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.2.2.02.13 ‘Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e con le risorse stanziate alle upb 2.1.4.2.70 ‘Formazione per tutto l’arco della vita e competitività’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’
8. Per lo sviluppo dell’internazionalizzazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 30 si provvede con le risorse derivanti da assegnazione statale e dell’Unione europea stanziate annualmente all’upb 2.2.2.2.13 ‘Azioni a sostegno dell’occupazione e di prevenzione della disoccupazione’ e all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
9. Al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 35 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.2.3.2.79. ‘Sostegno della nuova imprenditorialità’.
10. Alle spese di cui agli articoli 6, 17, 18, 19, 26, 31 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al FSE’.
11. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
11 bis. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziate alla missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.(51)
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
14. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
15. Il Capo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Torna al richiamo nota
16. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Torna al richiamo nota
17. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
21. La rubrica è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. i), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
28. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
30. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
35. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
36. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 31, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
40. Si rinvia alla l.r. 4 agosto 2003, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
42. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. i), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 15 gennaio 1999, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
45. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
46. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 1. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 26, comma 6, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2. della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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