Legge Regionale 10 febbraio 2011 , n. 1

Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como(1)

(BURL n. 6, suppl. ord. del 10 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-02-10;1

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Gravedona ed Uniti.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona alla data di entrata in vigore della presente legge, come risulta dall'allegata cartografia.
Art. 2
(Partecipazione)
1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 4
(Strumenti urbanistici)
1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona venuti a fusione.
1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1.(2)
Art. 5
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 6
(Contributo alla fusione)
1. I contributi alle fusioni, di cui all'articolo 21 del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'), non si applicano alla presente legge, applicandosi esclusivamente il contributo di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, di cui all'articolo 1, si provvede mediante le risorse allocate all'UPB 4.1.1.172 'Consultazioni popolari' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.
2. Alle spese di cui all'articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 3.2.1.196 'Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011.
4. In diretta attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 quale contributo una tantum per le spese di investimento derivanti dalla fusione di cui alla presente legge; per gli esercizi 2014 e 2015 la copertura della spesa è assicurata con le leggi di bilancio dei relativi esercizi.
5. Alle spese di cui al comma 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013.
6. Alle stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011-2013 è apportata la seguente variazione:
- l'U.P.B. 1.2.3.421 'Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' è incrementata di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza;
- l'U.P.B. 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento delle spese di investimento' è ridotta di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza.
7. Per le spese di cui al comma 4è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Cartografia omessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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