Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 30

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;30

Art. 1
(Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.
6 ter. La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.';
b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'7. La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.';
d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.';
e) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.';
g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
'Art. 8 bis
(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)
1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.';
h) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).';
i) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:
a) certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello EQF;
b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;
c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;
d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;
e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale.';
j) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'II livello europeo' sono sostituite dalle seguenti: 'III livello EQF' e le parole 'una certificazione di competenza di III livello europeo' sono sostituite dalle seguenti: 'un diploma professionale di IV livello EQF';
k) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
'b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; in tale ambito si attivano inoltre i corsi avviati dagli istituti tecnici superiori (ITS) cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF;';
l) dopo il comma 3 all'articolo 14 è inserito il seguente:
'3 bis. Le istituzioni formative verificano meditante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica.';
m) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'una certificazione di competenza di III livello europeo' sono sostituite dalle seguenti 'un diploma professionale di IV livello EQF';
n) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'Art. 16
(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)
1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito,con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, anche coinvolgendo le forme di aggregazione di impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro.
3. Le reti garantiscono l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche sviluppando una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione, valorizzando il cofinanziamento anche da parte dei fondi regionali e di altre risorse pubbliche e private.';
o) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'Art. 19
(Orientamento permanente)
1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. Al fine di supportare adeguatamente la naturale vocazione alla imprenditorialità, la Regione promuove, anche attraverso il sistema dell'orientamento permanente, specifici interventi per sviluppare gli obiettivi e le competenze necessarie alla imprenditorialità, in collaborazione con il sistema universitario.
3. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell'orientamento permanente, la Regione promuove l'integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.
4. L'offerta territoriale dell'orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.
5. E' istituito il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dei comuni capoluogo e delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.
6. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 5.';
p) al titolo II, dopo il capo II è inserito il seguente:
'Capo II bis
Sistema duale

Art. 23 bis
(Sistema duale lombardo)
1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.
2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può incentivare le imprese che garantiscono e partecipano ad esperienze di integrazione fra scuola e lavoro.

Art. 23 ter
(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)
1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.
2. La Giunta regionale definisce le modalità per la realizzazione dell'integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
3. L'offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i quindici anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza.
4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.
5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 22, comma 2, da destinare all'integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:
a) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell'articolo 12;
b) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell'articolo 12.

6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro la quota eccedente il monte ore annuo obbligatorio dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di cui al comma 5.

Art. 23 quater
(Risorse destinate all'apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)
1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive.
2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con particolare riferimento ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e allo schema di protocollo che deve essere stipulato tra datore di lavoro e istituzione formativa.
3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.';
q) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
'Art. 27 bis
(Sistema di rating)
1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi per l'istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona.
2. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente.
3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.';
r) al comma 1 dell'articolo 28 le parole: 'del criterio principale della quota capitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all'articolo 14, comma 3';
s) il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote.';
t) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
'Art. 29 bis
(Scuola digitale lombarda)
1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.
2. La Regione sostiene l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo degli studenti.
3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.
4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 29 ter
(Azioni per l'apprendimento permanente)
1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, con particolare attenzione alle esigenze di ricollocazione nel mondo del lavoro. Sono riconosciute eccellenti le attività che:
a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale.

2. La Giunta regionale individua le risorse per la realizzazione del presente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.”;
u) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'Art. 33
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opportunità di accesso ai percorsi educativi, il successo scolastico e formativo, l'allineamento delle competenze formative alle esigenze del sistema produttivo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di valutazione svolte dal valutatore indipendente di cui all'articolo 27, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.".
Art. 2
(Innovazione nel mercato del lavoro)
1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'4 bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.';
c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'5. La Commissione è così composta:
a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;
c) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori rappresentative su base regionale in forma paritetica rispetto ai rappresentanti di cui alla lettera b);
d) il consigliere regionale di parità;
e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.';
d) dopo il capo VI è inserito il seguente:
'Capo VI bis
Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro

Art. 17 bis
(Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)
1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro.
2. La Regione adotta come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo personale di occupabilità.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati dagli operatori di cui all'articolo 12 e sono rimborsati a risultato utile, secondo il profilo personale di occupabilità.
4. Il sistema dote può prevedere incentivi a favore delle imprese per l'inserimento lavorativo.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli standard a cui gli operatori di cui al comma 3 devono attenersi nell'erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato e ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione e alle regole di ripetizione nel tempo;
b) il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating, quale insieme di indicatori di efficacia, qualità, efficienza ed affidabilità.


Art. 17 ter
(Reti di partenariato)
1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.
2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

Art. 17 quater
(Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione)
1. La Regione promuove esperienze di tirocinio professionalizzante nell'ambito di programmi internazionali o di lavoro all'estero per giovani inoccupati o disoccupati o per lavoratori interessati allo sviluppo di competenze professionali.
2. La Regione promuove e favorisce esperienze internazionali degli operatori delle istituzioni scolastiche, formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, finalizzati al miglioramento delle competenze professionali, nonché alla diffusione delle migliori prassi.
3. La Giunta regionale, con specifico atto, definisce annualmente i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.

Art. 17 quinquies
(Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)
1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso le associazioni datoriali e dei lavoratori di servizi di welfare contrattuale, territoriale e aziendale derivante dalla con trattazione collettiva e dalla bilateralità, atti a coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
2. La Regione, sentite le parti sociali, promuove azioni volte a creare le condizioni per l'innovazione di cui al comma 1 attraverso:
a) la diffusione di buone pratiche per lo sviluppo di piani aziendali e territoriali volti alla realizzazione di forme flessibili di lavoro, ovvero welfare territoriale aziendale, come definite al comma 1 e delle relative infrastrutture tecnologiche;
b) la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, per l'innovazione organizzativa e delle relazioni industriali;
c) la promozione della diffusione di benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale, ed altri servizi accreditati, riconosciuti o cofinanziati dalla Regione stessa;
d) il coinvolgimento del partenariato economico e sociale nella fase di definizione e sperimentazione.

3. La Giunta regionale definisce annualmente con specifico atto i criteri e le risorse da destinare all'attuazione del presente articolo.';
e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'Art. 33
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'Assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.'.
Art. 3(3)
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le risorse regionali pari a euro 90.902.000,00 per il 2015 ed euro 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017 allocate alla missione 4, programma 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017, con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e con le risorse dei POR - FSE programmazione 2007-2013 per euro 60.000.000,00 sul 2015 e POR - FSE programmazione 2014-2020 per euro 95.500.000,00 Asse 3 'Istruzione e Formazione' (OT 10) per il 2016 - 2017, nonché con le risorse a valere sul bilancio ministeriale del Programma Garanzia Giovani.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell' articolo 2 si fa fronte con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali, con le risorse dei POR - FSE programmazione 2007-2013 per euro 25.000.000,00 sul 2015 e POR - FSE programmazione 2014-2020 per euro 125.000.000,00 Asse 1 'Occupazione' (OT 8) per il 2016 - 2017, nonché con le risorse a valere sul bilancio ministeriale del Programma Garanzia Giovani.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi