Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36

Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di beni comuni, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), promuove e sostiene lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione, nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.
3. La Regione, in particolare:
a) riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
b) incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa.
4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione e a incrementare la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 2
(Ruolo delle associazioni di cooperative)
1. La Regione riconosce il ruolo di promozione e assistenza delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
2. La Regione valorizza, tra le altre, le seguenti attività:
a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;
b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale e i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
f) interventi a salvaguardia dell'occupazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 26 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
g) assistenza allo startup di imprese cooperative attraverso la costituzione di incubatori di imprese cooperative;
h) accordi di partenariato, anche di livello sovranazionale, relativi a specifici progetti di sviluppo e promozione del settore cooperativo;
i) assistenza alle cooperative in crisi.
3. Ai sensi del comma 2, lettera g), gli incubatori di imprese cooperative sono costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente riconosciute, che accelerano e rendono sistematico il processo di creazione di nuove imprese cooperative fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati, che includono gli spazi fisici dell'incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking, le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno e consulenza nei confronti delle imprese cooperative.
Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)
1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata Consulta), presieduta dall'assessore competente o suo delegato, al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.
2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta, assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI Lombardia e dei rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e che presentino istanza di partecipazione.
3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.
4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche, nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine, possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale su proposta di istituzioni e realtà associative.
5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 4, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.
7. La Consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative e allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.
Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).
Art. 5
(Concessione di beni e servizi pubblici)
1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2 possono essere oggetto di comodato, di concessione o locazione a canone agevolato, in favore di cooperative sociali per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).
2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma 1 gli immobili della Regione, del SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui alla normativa nazionale e regionale;
b) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli enti locali scelgono il contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità di cui all'articolo 11. La Regione riconosce le attività di interesse pubblico svolte dalle cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.
4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di housing sociale diretti alla realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all'esecuzione di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. A tal fine, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la realizzazione di tali programmi.
Art. 6
(Misure per la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti)
1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti e di prevenire situazioni di conflitto di interessi, le società cooperative che concorrono all'affidamento di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a:
a) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a partiti politici iscritti nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
b) erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
c) presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini di rappresentanti legali e dirigenti responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
d) conclusione con esito positivo dell'ultima revisione ricevuta.
2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con eventuali parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
Art. 7
(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)
1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991.
3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale inserisce all'interno della programmazione specifiche misure per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al presente articolo.
4. La Consulta e l'Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.
Art. 8
(Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)
1. Le imprese, in assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto della normativa statale di riferimento.
Art. 9
(Riserva affidamenti a cooperative sociali di inserimento lavorativo)
1. La Regione, al fine di favorire l'adempimento degli obblighi previsti dalla l. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsto dalla l. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014.(1)
2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e della l. 381/1991.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta idonei provvedimenti affinché l'entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono persone svantaggiate, come disposto dal comma 2, sia inserita tra i criteri di valutazione o di rating utili a giudicare in termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società accreditate da Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l'oggetto del servizio richiesto al concessionario.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative sociali cui affidare i contratti di cui al presente articolo.
5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei soggetti di cui al comma 2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni o servizi a favore delle cooperative sociali con affidamenti secondo le procedure definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).
6. Gli enti locali in caso di esternalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge. (2)
Art. 10
(Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)
1. Le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali sono disciplinate dall'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).
Art. 11
(Cooperative di comunità e di autogestione)
1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.
2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di autogestione le cooperative la cui attività riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale sociale (housing sociale). Le cooperative di autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i soggetti proprietari pubblici di immobili fuori edilizia residenziale pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari in regime convenzionato, anche al fine di agevolare l'inserimento lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l'integrazione sociale. Le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da parte di locatari morosi, compatibilmente con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con modalità da definirsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le attività svolte dalle cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della morosità incolpevole.
Art. 12
(Circoli cooperativi)
1. Si definiscono Circoli cooperativi le società cooperative il cui scopo principale è la gestione di centri di aggregazione e promozione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto della disciplina di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Art. 13
(Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)
1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:
a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani under trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;
c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per spese di investimento;(4)
d) riconoscimento, nell'ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;
e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e al consolidamento di quelli già esistenti.
2. L'intervento di cui al comma 1è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività;
c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio e del consolidamento dell'attività;(5)
c bis) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento.(6)
3. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative sociali.
4. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.
Art. 14
(Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)
1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative allo scopo di:
a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali.
2. Il fondo di cui al comma 1è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:
a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
f) attuazione di programmi e interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da parte dei lavoratori costituiti in società cooperativa.
Art. 15
(Disciplina del fondo)
1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.
2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.
3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse;
b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;
e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;
h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.
4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'Albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.
Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 2 include i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:
a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra le tipologie previste dalla presente legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di nuova costituzione e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che rilevano aziende in crisi;
b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse gestiti dal settore cooperativo in forza della presente legge;
c) nell'andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiate dagli interventi regionali, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in situazione di fragilità.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 17
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)(7);
b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005)(8);
c) l'articolo 42, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(9);
d) l'articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(10).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma 1, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.
Art. 18
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo I 'spese correnti' del bilancio di previsione 2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 03 'Altri Fondi' - Titolo II ' Spese in conto capitale' e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo II 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2015-2017.
3. A decorrere dal 2016 le spese di cui alla presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 5 agosto 2016, n. 19. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata aggiunta dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 18 novembre 2003, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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