Legge Regionale 30 dicembre 2015 , n. 44

Bilancio di previsione 2016 - 2018

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-30;44

Art. 1
(Bilancio di previsione 2016-2018)
1. Per l'esercizio finanziario 2016 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 37.805.125.303,40 e di cassa per € 50.081.287.991,00 e spese di competenza per € 37.805.125.303,40 e di cassa per € 48.481.287.991,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 33.776.008.295,25 e autorizzate spese di competenza per € 33.776.008.295,25 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 33.455.527.325,00 e spese di competenza per € 33.455.527.325,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico), dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente) e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione 2015 - 2017), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 16;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) (allegato 13);
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio ai sensi del comma 1, dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 (allegato 14);
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 16);
q) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 17);
r) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 18);
s) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 19).
5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011è autorizzato per l'anno 2016 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2015, determinato in € 2.800.000.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2016 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2015.
6. E'altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti nell'anno 2016, il ricorso all'indebitamento per € 90.574.289,00, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 243/2012 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 350/2003, come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 191/2004.
7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. Le condizioni dell'indebitamento di cui ai comma 5 e 6 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').
9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere dal 1° gennaio 2017; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari ad € 97.531.886,00 per l'anno 2017 ed € 95.626.516,00 per l'anno 2018, è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale, rispettivamente pari ad 53.966.930,00 per l'anno 2017 ed € 55.872.300,00 per l'anno 2018, è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 6 potrà decorrere dal 1° gennaio 2017; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari ad € 3.088.395,00 per il 2017 ed € 3.026.000,00 per l'anno 2018 è posto a carico del programma 01 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo l "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale rispettivamente pari ad € 1.787.859,00 per il 2017 ed € 1.850.254,00 per l'anno 2018 è posto a carico del programma 02 della missione 50 "Debito Pubblico" - Titolo 4 "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
11. La Giunta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 5 e 6, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 112/2008, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
12. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati ai commi 9 e 10.
13. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
14. All'onere valutato rispettivamente in € 24.400,00 per il 2016 ed € 30.000,00 per il 2017 e per il 2018, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo'.
15. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2016 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a € 1.100.000.000,00 di cui € 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 Tipologia 100 in entrata ed alla missione 60, programma 01 in spesa.
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 1.100.000,00 di cui € 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13, programma 01 ed € 100.000,00 stanziati alla missione 60, programma 01.
18. E' autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di € 18.107.204.321,00 stanziati alla missione 13, programma 01, in relazione a quanto disposto:
- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), nonché dall'articolo 15, comma 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) che disciplina forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- dall'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, in attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, stabilisce che a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, le quote vincolate del FSN relative alle assegnazioni per emersione lavoro stranieri, hanseniani, AIDS e fibrosi cistica, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e sono ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard;
- dall'articolo 9, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con legge 6 agosto 2015, n. 125 che, nelle more della piena attuazione del d.lgs. 68/2011 con riferimento al riordino del sistema della fiscalità locale, conferma per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA definiti dal d.lgs. 56/2000;
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR.
19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2016, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2016 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
20. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 18 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio sociosanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sociosanitario regionale.
21. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sociosanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 18, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 per quanto compatibili con quelle di cui al d.lgs. 118/2011.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
NOTE:
1. Gli allegati sono stati aggiornati dall'art. 9 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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