Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo', nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
a) lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia;
b) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di tintolavanderia;
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori tintolavandai in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
(Definizione dell'attività)
1. L'attività professionale di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 'Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia'.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59', le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 5, comma 7 della legge 8 agosto 1985 n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', le imprese che esercitano attività di tintolavanderia in forma artigiana non devono presentare apposita SCIA per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2.
Art. 3
(Esercizio dell'attività di tintolavanderia e lavanderia a gettoni self service)
1. Chi svolge l'attività in forma di impresa artigiana deve richiedere alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) l'iscrizione nella specifica sezione del Registro delle Imprese.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
3. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
4. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.
5. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno'. Tale attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 84/2006.
Art. 4
(Qualificazione e formazione professionale)
1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, così come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore è obbligatoria la designazione del responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso dell'idoneità professionale.
2. L'idoneità professionale di cui al comma 1 si intende conseguita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, con almeno una delle seguenti modalità:
a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia'. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla legge 84/2006.
3. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006, si applica quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 dicembre 2012 'Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia'.
4. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
5. Il comune competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.
Art. 5
(Avvio, sospensione, ripresa, cessazione e subingresso dell'attività di tintolavanderia)
1. L'avvio e il subingresso dell'attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA resa al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133', nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.
2. Per la presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
5. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.
Art. 6
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di tintolavanderia è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
Art. 7
(Requisiti igienico-sanitari, di salute e sicurezza e ambientali per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di tintolavanderia deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza vigenti in materia.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia ambientale relative al rilascio, alla modifica o al rinnovo dei titoli o delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.
3. La vigilanza è effettuata dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) competenti per territorio sugli aspetti igienico-sanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente per il territorio di riferimento per gli aspetti di tutela ambientale.
Art. 8
(Obblighi informativi nei confronti della clientela)
1. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.
Art. 9
(Regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA ovvero della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 5 comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge 84/2006.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
3. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 73/89.
Art. 10
(Regolamento comunale)
1. I comuni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di tintolavanderia o adeguano quello già esistente, prevedendo:
a) le norme di procedura e l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del presente regolamento.
Art. 11
(Disposizione transitoria)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di tintolavanderia hanno l'obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui all'articolo 5 comma 2, del presente regolamento si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 'Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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