LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 5.
Efficacia ed ambito.
1. Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un’area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
2. Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell’ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.
4. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
5. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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