LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 11.
Decadenza.
1. Il dirigente della competente struttura regionale pronuncia la decadenza dal permesso:(4)
1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato;
2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi salvo il caso di forza maggiore;
3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato al precedente articolo 9;
4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente articolo 10;
5) quando sia stato fatto commercio delle acque captate;
6) quando siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica.
2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all’interessato il quale ha dieci giorni di tempo dalla notifica della stessa per presentare le proprie controdeduzioni.
3. In nessun caso il ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi o indennità verso la regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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