LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 22.
Canone di concessione.(11)(12)
1. Il concessionario deve corrispondere alle province un diritto di concessione proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:(13)
a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;
b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;
c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito.
2. Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(14)
2 bis. Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all’articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali, fatto salvo quanto previsto, per i canoni di concessione delle acque minerali, dal terzo periodo del presente comma. Le somme derivanti dall’introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell’attività produttiva, fatto salvo quanto previsto, per i canoni di concessione delle acque minerali, dal terzo periodo del presente comma. Le somme di cui al presente comma, derivanti dai proventi dei canoni di concessione delle acque minerali, sono, altresì, destinate, in misura non superiore al 40 per cento del relativo introito annuale, al finanziamento di spese correnti per attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi o anche per attività correlate alla realizzazione degli investimenti rispondenti agli stessi obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e di compensazione ambientale.(15)
4. Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere ai comuni e alle province, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento(17)
5. Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di ricerca e da imbottigliamento, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).(18)
7. Le disposizioni di cui ai commi che precedono ed i conseguenti provvedimenti della Giunta regionale integrano le condizioni e la disciplina delle concessioni in essere(20)
NOTE:
11. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 65/2001. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. d) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 e successivamente sostituito dall'art. 28, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 28, comma 2 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Vedi anche, per l'applicazione, art. 10, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi