LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 45.
Pubblicazione.
1. Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione.
2. Per le istanze di concessione la pubblicazione avverrà previo avviso sul foglio annunci legali della provincia.
3. Quando le aree per le quali è stata presentata istanza di permesso di ricerca o di concessione interessano più comuni, la comunicazione per la pubblicazione agli albi pretorii è simultanea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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