LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 51.
Comunicazioni.
1. Il provvedimento della giunta regionale relativo all’autorizzazione all’imbottigliamento o alle terme, sarà comunicato al ministero della sanità, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento.
2. Sul Bollettino Ufficiale della regione verrà data contestuale comunicazione del rilascio della concessione di cui all’articolo 15 e dell’autorizzazione di cui all’articolo 47 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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