LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 52.
Analisi.
1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge e del D.M. 22 giugno 1977, n. 1643 nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo da quei laboratori o istituti all’uopo autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi del D.M. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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