LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

(BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-11-30;86

Art. 16 ter(56)
Individuazione dei parchi naturali.
1. Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale, sono individuati all’interno dei confini dei parchi regionali, comunque, classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alla aree agroforestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.(57)
2. Il piano territoriale di coordinamento di cui ai successivi articoli 17 e 19 bis disciplina le aree a parco naturale in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 22 della l. 394/91.(58)
NOTE:
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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