LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 27.
Zona Alpi.(19)(117)
1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica e a sé stante.
2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia .(118)
2 bis. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire all’interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l’uno zona di maggior tutela e l’altro zona di minor tutela, con l’esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.(119)
4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria nel territorio della zona Alpi, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.(121)
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l’esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe. Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l’istituzione di nuovi appostamenti fissi previa verifica di compatibilità con i piani faunistici-venatori vigenti e fatto salvo l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza all’interno dei siti Natura 2000 o all’esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi e previo parere vincolante del comprensorio alpino.(122)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono altresì emanare disposizioni limitative per l’esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.(123)
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l’altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio.(123)
8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell’istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell’art. 40, comma 11. Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono rilasciate secondo il regolamento predisposto dalla provincia di Sondrio e approvato dalla Giunta regionale, in relazione al territorio della stessa provincia. Le autorizzazioni sono rilasciate per il restante territorio regionale secondo le disposizioni di un regolamento approvato dalla Giunta regionale. (124)
9. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell’attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.(123)
10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dal direttore generale competente, sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio.(125)
11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi, o che vengono riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alla predetta zona, da sostenersi presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio avanti alle commissioni di cui al successivo art. 44.(126)
13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l’integrità della biocenosi animale, è consentita l’immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell' istituto nazionale per la fauna selvatica e dell’osservatorio regionale.(128)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
117. La rubrica è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
119. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 3, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
123. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 3, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
125. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e successivamente dall’art. 3, comma 3, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
128. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 12, lett. d) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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