LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 16.
Sanzioni.
1. Ferma restando l’applicazione dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995 , la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all’art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi