Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 77
(Sanzioni)(359)
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, commi 1, 2 e 4;
b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7;
c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72;
e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74 bis.
2. Contestualmente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.
3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
NOTE:
359. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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