Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 131 bis
(Clausola valutativa)(409)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche sociosanitarie disciplinate dalla presente legge.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la salute e il benessere dei cittadini lombardi e, a tal fine, trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta quanto realizzato nei principali ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
b) le attività e gli interventi implementati secondo i documenti programmatori vigenti, specificando risorse impiegate, soggetti coinvolti nell'attuazione, beneficiari raggiunti;
c) i risultati raggiunti e le criticità emerse nell’attuazione delle azioni e degli interventi ai punti precedenti, le ragioni di eventuali scostamenti dagli obiettivi programmati, le soluzioni messe in atto per farvi fronte
d) gli specifici temi e le questioni segnalate dal Comitato paritetico di controllo e valutazione e dalle competenti Commissioni consiliari.
3. La relazione di cui al comma 2 riferisce anche in merito ai risultati conseguiti a seguito dell'attività di raccordo di cui all’articolo 56 e in merito alle informazioni richieste all’articolo 73.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, possono destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie a rispondere ai quesiti di cui ai commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale e tutti i soggetti coinvolti rendono accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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