Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 4
(Norme per la semplificazione dei procedimenti)(28)
1. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell’autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 27 bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e all’articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto. (29)
3. Per l’esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l’acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, l’amministrazione procedente di cui all’articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all’intervento in progetto. (31)
3 bis. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 3, per l’esame del progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all’articolo 27 bis, commi 7, 7 bis e 7 ter, del d.lgs. 152/2006; l’esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell’amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo).(32)
4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l’intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, il segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.(33)
5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è ricompresa nell'ambito della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; la valutazione di incidenza, nel caso di progetti od opere assoggettate a VIA di competenza non statale, è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell’ente gestore.(34)
5 bis. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; l’autorità competente per la VIA stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA.(35)
6. Nei termini di cui al comma 3 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, verificano, preventivamente all’indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l’eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L’amministrazione procedente, nel caso l’autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente ritenga superati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui al comma 3; in caso di non accoglimento delle osservazioni, il proponente, in applicazione di quanto disposto all’articolo 29, comma 2 quater, della legge 241/1990, può richiedere la restituzione degli oneri istruttori di cui all’articolo 3, comma 5, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi in capo all’autorità competente per la VIA.(36)
6 bis. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi all'approvazione o anche all'autorizzazione necessaria alla realizzazione e all’esercizio del progetto, non rilevati ai sensi del comma 6, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990. (37)
6 ter. [Qualora per l’approvazione degli interventi in progetto o per l’espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012].(38)
9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/2019, che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, acquisito il parere vincolante dell’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.(40)
11. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e l’istruttoria sulla relativa istanza sono effettuate in sede di VAS ovvero di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, acquisito il parere vincolante dell’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un elaborato progettuale, come definito all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.(41)
11 bis. Qualora l’autorità competente alla verifica di assoggettabilità VIA e l’autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al precedente periodo.(42)
NOTE:
32. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), numero 4) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. j) e lett. k) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), numero 9) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. La Corte costituzionale con sentenza n. 9/2019 (e con l'ordinanza 107/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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