Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 14 bis
(Disposizioni transitorie per grandi strutture di vendita)(29)
1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all’approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all’apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita e i connessi procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”.
2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad opere e interventi previsti in accordi di programma promossi da Regione Lombardia o con adesione regionale che siano inerenti o funzionali alla realizzazione delle opere per Expo 2015 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2013 (Nomina del Commissario unico delegato dal Governo per Expo Milano 2015).
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le domande relative ai procedimenti sospesi sono istruite applicando i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 7, come sostituito dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni avviati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
NOTE:
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 27 giugno 2013, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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