Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 92
(Impianti per natanti e aeromobili)
1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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