Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 18
(Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive si distinguono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
a) alberghi o hotel;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) alberghi diffusi;
d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) foresterie lombarde;
d) locande;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) bed & breakfast;
g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
h) aziende ricettive all'aria aperta.
5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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