Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 50
(Accesso alle attività)
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.
2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.
4. La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.
5. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono acquisire l'estensione a ulteriori lingue straniere a seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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