Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 8
(Ulteriori misure straordinarie relative a ASAM Spa)
1. Nell’ambito del piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate di cui all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) ai fini dell’adeguamento agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nelle more del completamento del processo di scioglimento dell’Azienda Sviluppo Ambiente Mobilità (ASAM) Spa, la Regione è autorizzata a subentrare, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM Spa assumendosi l’accollo del relativo debito.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1:
a) all’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 – 2019)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è abrogato;
2) al comma 2 le parole “gli esercizi 2017 e 2018” sono sostituiti dalle seguenti: “per l’esercizio 2017” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il valore massimo della comfort letter è pari a € 6.067.359,67 e corrisponde al valore dell’anticipazione.”;
3) al comma 3 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
4) il comma 4è abrogato;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L'anticipazione finanziaria è concessa nel 2017 ad ASAM Spa a copertura degli oneri derivanti dalla gestione e dal servizio del debito. Le risorse necessarie ai fini della copertura finanziaria sono individuate nelle disponibilità dei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A. per un valore di euro 6.067.359,67.”;
b) all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2017”;
2) il comma 3è abrogato.
4. Il costo del debito di cui al comma 1 sino al 2021 e comunque sino alla sua naturale scadenza è posto a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale, rispettivamente, per quanto riguarda la quota interessi, alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 01” - Titolo 1 “Spese correnti” e per quanto riguarda la quota capitale alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 02 - Titolo 4 “Rimborso prestiti”.
5. Agli oneri di cui al comma 4, stimati come di seguito indicato, è data copertura finanziaria rispettivamente:
a) per l’anno 2017 per € 5.690.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa negli esercizi 2015 e 2016;
b) per l’anno 2018 fino a € 8.607.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa e per la restante parte, pari a € 2.626.000,00, mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
c) per l’anno 2019 per € 11.046.000,00 mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
d) per l’anno 2020 per € 10.890.000,00 e per l’anno 2021 per € 69.310.000,00 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2015, n. 19 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 28 aprile 2020, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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