Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 20
(Modifica alla l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(30)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 68 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66 e dal comma 2 dell’articolo 67, ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e alle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata massima, il rinnovo e la proroga dei contratti e per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 23, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.”.
NOTE:
30. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi