Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 2
(Definizione)
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005.
2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59' e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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