Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 13
(Disposizione transitoria)
1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.
2 bis. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 'Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.(17)
NOTE:
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r.1 febbraio 2018, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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